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Decreto correttivo e profili sanzionatori
giovedì 28 gennaio 2010
 

Uno degli aspetti più qualificanti e significativi dell'azione correttiva avviata dal D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106, di modifica al testo unico sulla sicurezza sul lavoro, è rappresentato dalla rimodulazione complessiva dell'ammontare delle sanzioni penali e amministrative, sia con riferimento alla scelta della pena detentiva o pecuniaria sia con riguardo alla misura delle sanzioni. L'obiettivo è quello di valorizzare l'effettività della reazione punitiva per garantire maggiore proporzionalità e progressività al sistema, sulla base della convinzione che l'apparato sanzionatorio non viene destrutturato se l'ammontare della pena viene rimodulato sulla scorta di criteri statistici oggettivi, elaborati in base all'aumento dei prezzi al consumo, e se viene strettamente collegato alle posizioni di responsabilità concretamente assunte dai soggetti sui quali ricadono gli obblighi di sicurezza. Ulteriore elemento di novità è il riequilibrio tra illeciti amministrativi e contravvenzioni. I differenti ambiti di tutela vengono meglio precisati sulla base del rilievo sostanziale o, al contrario, essenzialmente formale dell'adempimento o dell'obbligo posto dalla norma prevenzionistica. Il provvedimento è inoltre intervenuto per ridare peso al potere di sospensione dell'attività di impresa in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza. In una logica di prevenzione il D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106 ha infine dato integrale attuazione all'originario criterio della delega, là dove prevede il ricorso a strumenti che favoriscono «la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi». E' stata infatti prevista l'estinzione mediante prescrizione obbligatoria anche delle contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria dell'ammenda. In tal modo si tende ad eliminare alla radice le incongruenze determinate dal testo in vigore là dove a fronte di una contravvenzione punita con la sola pena pecuniaria il datore di lavoro subisce l'effetto paradossale di un reato astrattamente meno grave, ma in concreto punito ben più gravemente.


a cura dell'Avv. Pierpaolo Masciocchi, autore di numerose pubblicazioni per il Sole 24 Ore



 
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