La normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 106 del 2009. Tale quadro normativo trova numerosi punti di contatto, rinvii e collegamenti con la disciplina dei contratti pubblici dettata dal Codice dei Contratti Pubblici. Tra le principali previsioni introdotte dal Testo Unico nella disciplina degli appalti pubblici si segnala l'Articolo 26 rubricato "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione". Mentre la maggior parte delle norme di coordinamento tra i due testi normativi riguarda gli obblighi da rispettare nella fase di esecuzione dei contratti pubblici, un elemento di particolare interesse è rappresentato dall'ammissibilità, secondo una recente giurisprudenza, della facoltà per le stazioni appaltanti di introdurre, già in fase di presentazione delle offerte, obblighi di dichiarazione del rispetto di alcuni dei principi introdotti dalla normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro in capo a tutti i concorrenti nelle procedure di selezione. Il tema della facoltà in capo alla stazione appaltante di prevedere requisiti di partecipazione più rigorosi di quelli indicati dalla legge è stato recentemente affrontato dal Consiglio Stato. Secondo il parere dei supremi giudici amministrativi non può dubitarsi che l'amministrazione aggiudicatrice abbia il potere discrezionale di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara, anche più rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge purché tali requisiti ulteriori non siano discriminanti ed abnormi rispetto alle regole proprie del settore. Sulla scia di tale sentenza il Tar Lombardia, con la pronunzia n. 285 dell'8 febbraio 2010, si è espresso circa l'esclusione dell'offerta di un concorrente in quanto la documentazione amministrativa presentata risultava carente della dichiarazione imposta dal disciplinare di gara, a pena di esclusione, circa "il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"; e "dell'elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, soprattutto in merito alla certificazione a comprova della idoneità sanitaria degli stessi". Secondo il Tar lombardo, nel caso esaminato, i requisiti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro richiesti dal disciplinare - ed omessi dal concorrente - non sono né irragionevoli ne sproporzionati. Essi non restringono in linea generale l'ambito dei soggetti partecipanti, ma si limitano a richiedere la dimostrazione dell'osservanza di alcuni degli adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro, la cui violazione può ripercuotersi gravemente, oltreché sugli interessati, anche in danno della stessa stazione appaltante. I giudici lombardi, poi, si soffermano anche sulla irrilevanza ed infondatezza della presunta violazione dell'articolo 46 D. Lgs. n. 163/06, in quanto la ricorrente non ha dimostrato, neppure tardivamente, il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. Nella risposta al provvedimento di esclusione citato dalla difesa dell'impresa esclusa si evince solamente che la stessa era in fase di completamento dell'iter sanitario necessario al fine del soddisfacimento del requisito richiesto e che le stesse visite mediche avrebbero avuto luogo in un momento successivo a quello di presentazione delle offerte, senza invece allegare le idoneità sanitarie dei lavoratori, eventualmente riferite a periodo pregressi. Il Tar per la Lombardia, afferma che l'amministrazione aggiudicatrice ha il potere discrezionale di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara più rigorosi e superiori a quelli previsti dalla normativa dei Contratti Pubblici a condizione che tali prescrizioni non restringono in linea generale l'ambito dei soggetti partecipanti, ma si limitano a richiedere la dimostrazione dell'osservanza di alcuni degli adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro. Tale facoltà è giustificata dalla necessità ed utilità di evitare preliminarmente che la violazione di detti adempimenti possa ripercuotersi gravemente, oltreché sui lavoratori interessati, anche in danno della stessa stazione appaltante.
fonte. Il Denaro
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