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Stress lavoro correlato, i criteri di valutazione
lunedì 3 gennaio 2011
 

La PMI Servizi, si propone per affiancare anche in modalità on line i datori di lavoro nel processo di valutazione del rischio stress lavoro correlato.
Penso di rendere un utile servizio proponendo di seguito e per sommi capi una metodologia ed i criteri per procedere a tale valutazione.


Le nuove disposizioni di legge che riguardano la sicurezza sul luoghi di lavoro, hanno imposto ai datori di lavoro di iniziare entro il 31 Dicembre 2010 il processo di valutazione del rischio stress lavoro correlato.
La valutazione del suddetto rischio è  stata introdotta da norme europee, che sono state recepite, anche se in ritardo, anche dal nostro paese.
Alte percentuali di assenze dal lavoro, sono causate da situazioni di stress correlate con l’attività lavorativa: per questo motivo, il titolare  deve analizzare tutti i processi lavorativi presenti nella propria azienda al fine di rilevare la presenza di fattori stressogeni, valutarne il peso, e ridurli e, se possibile, eliminarli.
Tale processo può essere impostato tenendo conto delle metodologie che sono state proposte da alcune regioni e che risultano per lo più conformi a quanto proposto  dal Ministero del Lavoro nell’ultima circolare emanata sull’argomento, quale metodo valutativo.
Spesso viene posta la domanda “chi deve effettuare la valutazione del rischio stress lavoro correlato?”: la risposta è ovviamente “il datore di lavoro”, in quanto è l’unica figura deputata dal legislatore per effettuare la valutazione di tutti i rischi presenti presso la sua azienda, compreso quello relativo allo stress lavoro correlato.
Nulla toglie al fatto che è nella facoltà del datore di lavoro chiedere la collaborazione di figure professionali per la stesura della relazione per  la valutazione del rischio stress lavoro correlato, che andrà ad integrare il Documento per la Valutazione dei Rischi in genere.
Particolare attenzione occorre porre al fatto la legge stabilisce che il processo di valutazione si deve limitare a valutare esclusivamente i fattori stressogeni esclusivamente  presenti nel ciclo lavorativo, ma non deve tenere in conto altre cause di stress non pertinenti alle condizioni di lavoro e non deve entrare nella sfera del privato per non violarne la riservatezza.
A mio avviso, comunque, qualora il datore di lavoro venga a conoscenza di particolari situazioni estranee al lavoro, ma che possano instaurare condizioni di stress in lavoratori addetti a  mansioni in cui vi siano componenti di rischio elevate, dovrà decidere se porre particolare attenzione alle condizioni contingenti di quel lavoratore e non adibirlo a lavori particolarmente rischiosi.
Gli uomini non sono macchine, tantomeno i lavoratori,  i sentimenti possono influire negativamente sul loro livello di attenzione, e, qualora ne provochino una diminuzione, possono avvenire incidenti anche gravi.


Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato


Valutare significa “dare un valore, un peso, misurare”  qualche cosa.
Misurare una grandezza fisica quale per esempio il rumore, è facile, in quanto si possono utilizzare strumenti che rilevano un dato oggettivo da cui partire per le successive fasi di valutazione.
Nel caso si debbano valutare fattori non misurabili su base oggettiva, quale è lo stress lavoro correlato di cui stiamo trattando, è evidente che ci si trovi di fronte a difficoltà di un certo impegno per il valutatore.
Qui di seguito, cercherò di indicare una metodologia per la valutazione del rischio stress lavoro correlato e la conseguente elaborazione del DVR specifico.


La prima attenzione occorre che venga rivolta alle dimensioni della azienda presso la quale occorre fare la valutazione.
Per le realtà più grandi sarà indispensabile sapere il numero dei dipendenti, il numero delle sedi lavorative e i settori omogenei di lavoro.
Per le aziende di piccole dimensioni, fino a 10 dipendenti, si potrà procedere in maniera più snella.


Il processo valutativo avviene di regola in due fasi:



  • una prima fase in cui viene utilizzata una check list in cui vengono riportati dati oggettivi riguardanti “l’azienda”: in base ai quali verrà attribuito un punteggio, superata una certa soglia, si dovrà sospettare l’esistenza in azienda e nel ciclo lavorativo di fattori stressogeni tali da poter causare danni alla salute dei lavoratori.


Invece, se il punteggio ottenuto in questa prima fase di screening, risulterà sotto questa soglia, si potrà escludere la presenza di suddetti fattori stressogeni aziendali.



  • La seconda fase del processo valutativo,dovrà essere affrontata qualora ci trovassimo nel primo caso sopraccitato, ovvero qualora vi sia sospetto della presenza di fattori stressogeni.


In questo caso si dovranno sottoporre ai lavoratori dei test anonimi, tenendo conto dei settori di appartenenza e dei gruppi omogenei, al fine di verificare soggettivamente la sussistenza dell’esposizione al rischio e gli eventuali danni arrecati.
In questo caso sarà cura del Medico Competente sottoporre ad un’accurata visita tutti i lavoratori potenzialmente esposti al rischio stress, al fine di identificare e correlare eventuali determinate patologie ai danni causati dall’esposizione a questo fattore di rischio.
Il datore di lavoro avrà l’obbligo di dimostrare di fare il possibile per diminuire, quando non sia possibile eliminare del tutto, il rischio stress lavoro correlato a cui vengono esposti i lavoratori.
Naturalmente il tutto dovrà essere tracciabile nel DVR specifico, il quale conterrà:



  1. la metodologia utilizzata per la valutazione del rischio in oggetto

  2. le check list oggettive e i risultati dei punteggi ottenuti

  3. qualora venga rilevata la presenza del rischio verranno riportati i rislutati delle heck list anonime soggettive

  4. nel caso di conferma dall’esposizione dei lavoratori al rischio stress, occorrerà dichiarare che sussiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria

  5. il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione a cui si atterrà il datore di lavoro per ridurre o eliminare qualora possibile il suddetto rischio, compresi i tempi di attuazione


fonte: PMI Servizi

 
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